Revisione Legale e contabilità esternalizzata

Il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), intitolato “La revisione legale nelle nano imprese. Riflessioni e strumenti operativi”, presentato al Consiglio nazionale del 25 ottobre a Firenze sulla crisi d’impresa e ora in pubblica consultazione, è composto di quattro capitoli che, nel definire la nano impresa, ne illustrano le peculiarità dell’approccio di revisione e le modalità operative caratterizzanti il caso di contabilità esternalizzata. L’ultimo capitolo è corredato da appositi questionari e da una esemplificazione pratica di documentazione delle attività di revisione.

Le srl che per effetto delle modifiche introdotte nell’art. 2477 cc dal Codice della crisi sono chiamate a nominare l’organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre prossimo, infatti, spesso esternalizzano la tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti (anche di natura fiscale e del lavoro), nonché fasi rilevanti del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria presso uno studio professionale o, comunque, un fornitore di servizi. Questa circostanza fa sì che il revisore debba relazionarsi con lo studio per identificare e valutare i rischi di errori significativi in bilancio e acquisire i pertinenti elementi probativi. Il revisore dovrà applicare, oltre ai consueti principi di revisione, l’Isa Italia n. 402, che tratta proprio delle responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice dei servizi esternalizzati. Secondo il citato principio, il revisore deve innanzitutto acquisire una comprensione della natura e della rilevanza dei servizi forniti e del loro effetto sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice. La tenuta della contabilità configura sicuramente servizio rilevante ai fini della revisione e, in molti casi, riduce il rischio di errori significativi per l’impresa utilizzatrice, in particolare qualora questa non possegga le competenze necessarie a svolgere determinate attività. In ogni caso è bene sottolineare (come espressamente menzionato nell’Isa Italia n. 402) che l’organo amministrativo della società utilizzatrice non è affatto esentato dalle proprie responsabilità per il bilancio.

Nuove modalità di lavoro per gli studi

Il rapporto con gli studi. Il revisore deve poter comprendere il grado di interazione tra la società e lo studio che svolge gli adempimenti contabili, fiscali e di bilancio. A tal fine egli, anche dall’analisi del mandato professionale, deve poter evincere quali siano i controlli che la società svolge sull’operato dello studio, i flussi documentali, le funzioni svolte dalla società e quelle svolte dallo studio nel processo di predisposizione del bilancio. È importante, quindi, che gli studi si organizzino da subito per gestire la revisione di società per le quali tengono le scritture contabili, ad esempio, consentendo l’accesso alle scritture e ai documenti contabili; disciplinando tempi e modi di scambio di documenti e informazioni nonché le attività che, nella predisposizione del bilancio, fanno capo allo studio e quelle che fanno capo alla società; prevedendo che il revisore possa accedere presso lo studio per le attività strettamente necessarie e previa autorizzazione della società. Tutte attività che, molto verosimilmente, richiederanno modifiche e integrazioni dei contratti professionali in essere e l’adozione di misure organizzative ad hoc.

Le registrazioni contabili delle operazioni di import/export

Esportazioni

Sono considerate esportazioni, ai fini IVA, tutte le operazioni che costituiscono il trasferimento immediato o differito della proprietà del bene e la fuoriuscita dei beni dal territorio comunitario. Ai fini doganali, invece, non rileva il trasferimento della proprietà del bene ai fini della qualificazione dell’operazione come esportazione. Pertanto, pur non realizzandosi una cessione all’esportazione (quindi non concorrendo alla formazione del plafond), ai fini doganali l’operazione viene qualificata in ogni caso come esportazione.

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