Agente di Commercio

L’agente di commercio, rappresentando una o più aziende (monomandatario o plurimandatario)  e occupandosi di chiudere contratti con i clienti, è un lavoratore che si configura come autonomo.

Come aprire Partita Iva Agente di Commercio

I passaggi per aprire la Partita Iva come Agente di Commercio (che è un iter identico per qualsiasi tipo di Regime fiscale si scelga di adottare) sono i seguenti:

  • Apertura della Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate;
  • Compilazione del mandato da parte dell’azienda mandante;
  • Presentazione della pratica in Camera di Commercio in cui andrà incluso il mandato e il Modello ARC che certifica il rispetto dei requisiti per iscriversi come agente;
  • Iscrizione alla Gestione Commercianti;
  • Iscrizione all’Enasarco, che verrà effettuata direttamente dall’azienda mandante.

NB: In alcune Province, ad esempio Milano, per la presentazione della pratica di iscrizione in Camera di Commercio, il Modello ARC deve necessariamente essere firmato con la firma digitale.

Regime forfettario per Agenti di Commercio

Come Agente di Commercio, potrebbe essere conveniente il Regime forfettario per la tua Partita Iva.

Il forfettario infatti può riservare numerosi vantaggi per la tua attività, andando a ridurre i costi della gestione della tua Partita Iva.

Ci sono però delle condizioni da rispettare per rientrare nel forfettario: prima tra tutte, quella di non aver superato i 65.000 euro di ricavi l’anno precedente.

Se apri una nuova Partita Iva, non avrai nessun ricavo derivante da essa nell’anno precedente e, di conseguenza, rispetterai questo limite.

Se sei sotto la soglia dei 65.000 euro di ricavi e non rientri in nessun’altra causa di esclusione dal forfettario, potrai accedere al forfettario.

Come illustrato nel paragrafo precedente, l’attività di Agente di Commercio, richiede l’iscrizione in Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti (l’iscrizione all’Enasarco verrà effettuata direttamente dalla tua azienda mandante).

Contribuzione Agente di Commercio

Se sei un Agente di Commercio e decidi di aprire la Partita Iva in Regime forfettario, sarai soggetto alla contribuzione presso:

  • la Gestione Artigiani e Commercianti;
  • L’Enasarco.

La contribuzione della Gestione Commercianti Inps prevede il pagamento di un contributo fisso minimale annuale indipendentemente dal reddito (ricavi x coefficiente di redditività) che hai conseguito:

  • Se il tuo reddito va da 0 ai 15.878 euro, sarai tenuto a versare 3.832,45 euro.
  • Se il tuo reddito, invece, supera i 15.878 euro, oltre ai contributi fissi sul minimale, dovrai versare anche quelli sul reddito eccedente, con l’aliquota del 24,09%.

Essendo un Agente di Commercio appartenente alla Gestione Commercianti, potrai richiedere (compilando un apposito modulo sul sito dell’Inps la riduzione del 35% dei contributi da versare.

Esempio Agente di Commercio forfettario

Se hai intenzione di aprire la Partita Iva adottando il forfettario, qui di seguito troverai un esempio per capire meglio il meccanismo della tassazione a cui sarai soggetto.

Ipotizziamo innanzitutto che l’imposta sostitutiva sia del 15% (non ci sono quindi i requisiti per richiedere la riduzione al 5%) e che tu non abbia richiesto la riduzione del 35% dei contributi da versare.

Ricavi50.000 euro
Coefficiente di redditività62%
Reddito imponibile31.000 euro (50.000 x 62%)
Imposta sostitutiva 15%4.650 euro (31.000 x 15%)
Contributi fissi (sul reddito minimale)3.832,45 euro
Contributi sul reddito eccedente il minimale3.642,89 euro (31.000 – 15.878 x 24,09%)

Quindi, con un ricavo di 50.000 euro, dovrai pagare tra imposta (4.650 euro) e contributi (3.832,45 + 3.642,89 euro) un totale di 12.125,34 euro.

NB: nell’esempio si suppone, per semplicità, che non si siano versati contributi obbligatori nell’anno, essi altrimenti dovrebbero essere dedotti dal reddito imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva.

Se hai bisogno di ulteriori informazioni riguardanti il Regime forfettario, puoi contattarci

Regime forfettario per affitta camere

Se svolgi l’attività di affitta camere, devi valutare con serietà se la tua si tratta di attività occasionale o una vera e propria attività professionale.

I termini di legge non indicano limiti per poter riconoscere le attività occasionali da quelle abituali e quindi la linea che le distingue è molto sottile.

A grandi linee, per capirci, un’attività non può più considerarsi occasionale se il reddito che genera ti permette di vivere e la sua gestione ti richiede ore quasi tutti i giorni.

Nel caso in cui la tua attività di affitta camere sia diventata intensa ed abituale a tutti gli effetti, aprire una e gestirla come un’attività professionale potrebbe non comportare costi elevati.

Il Regime forfettario potrebbe essere la tua soluzione!

Leggi tutto “Regime forfettario per affitta camere”

Ingegneri: regime forfettario

Cosa devi fare se come ingegnere vuoi aprire Partita Iva? Per cominciare, devi iscriverti all’Albo professionale della tua categoria, altrimenti non puoi svolgere l’attività di ingegnere.

Il passo successivo consiste nell’aprire la tua posizione contributiva: dovrai trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 e ti dovrai iscrivere ad Inarcassa, ossia la Cassa di previdenza dedicata agli ingegneri. Puoi non iscriverti all’Inail a condizione che tu lavori in piena autonomia (cioè senza lavoratori, collaboratori o stagisti alle tue dipendenze).

Regime forfettario:

Grazie alle numerose agevolazioni e ai vantaggi che il Forfettario offre ai contribuenti, lo si definisce appunto “agevolato”, tanto da risultare il più conveniente tra tutti i Regimi.

In sintesi, se adotti il Forfettario:

  • paghi solamente l’imposta sostitutiva la quale, come suggerisce il nome, sostituisce tutte le imposte applicate in Semplificato (Irpef, Irap, ecc.);

  • le spese che sostieni vengono determinate forfettariamente: questo vuol dire che il reddito su cui si calcola l’imposta non viene determinato attraverso la sottrazione ricavi meno costi (come in Semplificato), ma applicando il coefficiente di redditività ai ricavi;

  • non applichi l’Iva sulle tue fatture da ingegnere, ma per quelle con importi superiori ai 77,47 euro verserai 2 euro di imposta di bollo;

  • puoi richiedere che non venga applicata la ritenuta d’acconto del 20% sui tuoi compensi;

  • non sei obbligato alla fatturazione elettronica, se non nei confronti della Pubblica Amministrazione;

  • non devi inviare lo Spesometro.

Per aderire al Forfettario e beneficiare di queste semplificazioni devi rispettare determinati requisiti, primo tra tutti quello che impone di conseguire al massimo 65.000 di ricavi annuali.

Quindi se adotti il Forfettario e vuoi continuare ad utilizzarlo anche negli anni successivi, devi restare al di sotto del tetto massimo di 65.000 euro di compensi.

Imposta al 5%: nuove aperture attività

Il Forfettario permette alle nuove attività di avere un’aliquota di imposta ancora più bassa rispetto a quella standard del 15%. Infatti, chi apre una nuova attività con Partita Iva individuale e decide di adottare questo Regime fiscale, può applicare l’aliquota ridotta al 5%.

In realtà, anche se hai già aperto Partita Iva puoi usufruire dell’agevolazione al 5%, ma solo se rispetti questi limiti:

  • Sei ancora nel quinquennio di apertura dell’attività;

  • Se rilevi un’attività già avviata da un altro soggetto, devi verificare che egli nell’anno precedente abbia rispettato i limiti per poter accedere al Forfettario;

  • Non puoi semplicemente proseguire un’attività svolta in precedenza, anche se come lavoratore dipendente o impresa familiare;

  • Nei tre anni precedenti all’apertura della tua Partita Iva, non hai svolto attività d’impresa né in forma associata o familiare.

Tasse da pagare nell’anno in Forfettario per una Partita Iva per ingegneri

Quali tasse devo pagare aderendo al Regime forfettario con la mia Partita Iva da ingegnere? Durante l’anno dovrai versare:

  • L’imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% (o al 5%);
  • contributi previdenziali obbligatori ad Inarcassa.

Esempio tasse da pagare in Regime forfettario:

Ricavi: € 58.000
Coefficiente di redditività: 78%
Reddito: € 45.240 (58.000 x 78%)
Imposta sostitutiva del 15%: € 6.786 (45.240 x 15%)

N.B: per semplicità non abbiamo dedotto dal reddito imponibile lordo i contributi previdenziali versati durante l’anno.

Per quanto riguarda i contributi obbligatori, dovrai fare riferimento alle indicazioni fornite da Inarcassa. In breve, dovrai versare i contributi:

  • soggettivo, con aliquota del 14,5% e una quota contributiva minima pari a 2.340 euro all’anno;
  • di maternità/paternità, da versare in due rate il 30 giugno e il 30 settembre di ogni anno;
  • integrativo;
  • facoltativo, è una contribuzione volontaria e non obbligatoria che offre la possibilità di incrementare l’ammontare pensionistico

Scadenze acconti e saldo ingegneri in Regime forfettario

Quando devo pagare l’imposta sostitutiva e i contributi previdenziali obbligatori?

Entro il 30 Giugno dovrai versare:

  • il saldo dell’imposta sostitutiva relativa all’esercizio precedente;
  • il primo acconto (il cui saldo verrà versato l’anno successivo) pari al 40% dell’imposta sostitutiva.

Hai la possibilità di rateizzare questi due importi per un massimo di 6 rate, di cui l’ultima entro il 16 Novembre.

Entro il 30 Novembre devi invece versare il secondo acconto (60%) dell’imposta sostitutiva.

Per quanto concerne i contributi previdenziali obbligatori, devi rispettare la disciplina di Inarcassa.

Regime forfettario medici

Key points:

Se vuoi iniziare l’attività di medico in modo autonomo devi procedere nel seguente modo:

  • Devi obbligatoriamente superare con successo l’esame per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi Odontoiatri.

  • Devi procedere con la compilazione e l’invio del Modulo di richiesta di apertura Partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della tua attività

  • Infine, sei obbligato ad iscriverti alla Cassa Previdenziale specifica dedicata ai Medici, ovvero L’ENPAM. Tale Cassa previdenziale gestisce il Fondo generale (Quota A e Quota B) e i Fondi speciali, per approfondire la tematica inerente i contributi e la Cassa Previdenziale dei Medici ti rimandiamo direttamente sul sito dell’ENPAM.

Requisiti di accesso:

Per poter aderire al forfettario, devi rispettare un unico limite previsto dalla normativa sul Regime forfettario, ovvero non devi aver superato i 65.000 euro di ricavi nell’anno precedente. Questo limite risulta uguale per ogni tipologia di attività.

N.B. Se apri una nuova Partita Iva, potrai aderire al Regime forfettario (non avendo ricavi di anni precedenti da poter considerare per valutare il rispetto o meno del limite stabilito dalla normativa) e durante il primo anno di esercizio dell’attività con Partita Iva non dovrai superare i 65.000 euro di ricavi se vorrai usufruire del Regime forfettario anche per l’anno successivo. Oltre a dover rispettare tale limite di ricavi, dovrai inoltre controllare di non rientrare nelle cause di esclusione appositamente previste per il Regime forfettario.

Oltre a dover rispettare tale limite di ricavi, dovrai inoltre controllare di non rientrare nelle cause di esclusione appositamente previste per il Regime forfettario.

Non potrai aderire al Regime forfettario quando:

  • Usufruisci di regimi speciali ai fini della determinazione dell’IVA o di regimi forfettari per la determinazione del reddito (ad esempio agricoltura, agriturismo, vendita fiammiferi, ecc.);

  • Non sei residente in Italia, a meno che tu sia residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e allo stesso tempo devi produrre nel territorio italiano un ammontare di ricavi che rappresenti almeno il 75% del totale dei ricavi conseguiti;

  • La tua attività consiste prevalentemente o esclusivamente nello scambio di: fabbricati, porzioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • Oltre alla tua attività possiedi partecipazioni in: società di persone, imprese familiari, società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione;

  • Percepisci o hai percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) ed eserciti allo stesso tempo attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili).

I vantaggi

Il Regime forfettario è un particolare Regime fiscale che permette di poter godere di numerose semplificazioni fiscali e contabili.

Una delle semplificazioni più importanti è rappresentata dal fatto che se sei un contribuente forfettario sarai esonerato dalla fatturazione elettronica.

Inoltre, se aderisci al Regime forfettario:

  • Sarai esonerato dall’obbligo di applicazione dell’Iva in fattura, non dovrai applicare l’Iva sull’importo complessivo;

  • Sarai esonerato dall’applicazione della ritenuta d’acconto, ovvero i tuoi clienti (se sei un consulente o svolgi un’attività che la prevede) non dovranno più trattenerti il 20% dell’importo indicato in fattura ma dovranno versarti l’intera somma. Inoltre, con il Regime forfettario non esiste più il sostituto d’imposta, ciò significa che nessun soggetto dovrà trattenere somme sotto forma di anticipi a tuo nome;

  • Sarai esonerato dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi;

  • Sarai sottoposto ad una “tassazione semplificata” attraverso l’imposta sostitutiva di aliquota standard del 15% (in alcuni casi potrai usufruire di un’aliquota agevolata al 5%: nel prossimo paragrafo andremo ad analizzare proprio le condizioni che devi avere per poter usufruire di questa aliquota agevolata).

Imposta sostitutiva al 5%

All’interno di questo paragrafo andremo ad elencare le condizioni che dovrai rispettare per poter usufruire dell’aliquota agevolata al 5% per i primi 5 anni di attività (a partire dal sesto anno di attività l’aliquota sarà del 15%).

Per poter usufruire di tale aliquota agevolata è necessario che:

  • L’attività da te svolta non rappresenti una continuazione di un’altra attività che hai svolto in precedenza sia come lavoratore dipendente, che come lavoratore autonomo (sono esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni);

  • Nei tre anni precedenti a quello di riferimento, tu non abbia preso parte ad attività di impresa sia in forma associata che familiare;

  • Qualora rilevi un’attività da un terzo, tale attività nell’anno precedente deve aver rispettato i requisiti richiesti per entrare nel Regime forfettario

Contributi ENPAM

Gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri devono iscriversi all’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), ossia la Cassa previdenziale specifica dedicata ai Medici.

L’ENPAM gestisce diversi tipi di contributi: il Fondo generale (Quota A e Quota B) e i Fondi speciali.

Quota A

I contributi Quota A sono fissi, quindi devono essere pagati indipendentemente dall’ammontare di Reddito conseguito.

Possono essere pagati in un’unica soluzione (entro il 30 aprile) oppure in quattro rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre).

L’ammontare di contributi fissi, aggiornato al 2019, è pari a:

  • 226,40 euro all’anno fino a 30 anni di età;
  • 439,46 euro all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
  • 824,68 euro all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni
  • 1.523,03 euro all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento;
  • 824,68 euro all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).

A queste somme va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto pari a 44 euro all’anno.

Quota B

Oltre ai contributi fissi, devi pagare anche i contributi Quota B se superi un Reddito minimale, che per il 2018 è pari a:

  • 4.602 euro per gli iscritti attivi di età inferiore a 40 anni o ammessi al contributo ridotto della Quota A;
  • 8.499,03 euro per gli iscritti attivi di età superiore a 40 anni.

Si applicano sul Reddito prodotto nel 2018 eccedente il minimale le seguenti aliquote aggiornate al 2019:

  • 17,50% del reddito professionale, fino all’importo del Reddito massimale pari a 101.427 euro;
  • 1% sul reddito eccedente l’importo di 101.427 euro, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

La Quota B deve essere versata in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2019, se il versamento avviene tramite bollettino MAV precompilato.

Se invece scegli di effettuare il pagamento tramite addebito diretto su conto corrente, puoi scegliere se versare l’importo in:

  • unica soluzione (entro il 31 ottobre 2019);
  • due rate (31 ottobre e 31 dicembre 2019);
  • cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre 2019, 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno 2020).

Per approfondire ulteriormente ti rimandiamo al sito dell’ENPAM: Vademecum della Previdenza ENPAM.

Regime forfettario medici: esempio

Flavio è un giovane medico sotto i 30 anni che ha aperto la Partita Iva e accede al Regime forfettario con aliquota al 5%.

Nel 2019 ha conseguito ricavi pari a 20.000 euro.

Ipotizziamo che nel 2019 abbia versato 3.000 euro di contributi per Quota A e Quota B.

NB: i contributi obbligatori versati sono l’unica spesa deducibile in Regime forfettario. Dunque vanno sottratti al Reddito lordo per ottenere il Reddito netto assoggettato ad imposta sostitutiva. 

Ricavi: 20.000 euro

Coefficiente di redditività: 78%

Reddito lordo: 15.600 euro (20.000 x 78%)

Contributi versati nel 2019: 3.000 euro

Reddito netto: 12.600 euro (15.600 – 3.000)

Imposta sostitutiva al 5%: 630 euro (12.600 x 5%)

Contributi ENPAM – Quota A: 270,40 euro (226,40 + 44)

Contributi ENPAM – Quota B (ipotizzando stesse Regole anche per il 2019): 1.924,65 euro ((15.600 – 4.602) x 17,50%)

Se hai bisogno di ulteriori informazioni riguardanti il Regime forfettario puoi contattarci

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Dividendi in crescita, l’Italia prima in Europa

L’Italia, assieme ai Paesi Bassi, è il Paese europeo che nel 2019, a livello tendenziale, ha registrato la crescita percentuale più marcata sul fronte dei dividendi.

Le cedole complessive, si legge nella nuova edizione del Janus Henderson Global Dividend Index, sono salite infatti del 6%, a fronte di un progresso sottostante – ossia rettificato per le eventuali cedole straordinarie – che ha toccato l’8%.

A livello settoriale, in Italia si è registrato un incremento della distribuzione cedolare da parte delle società del settore trasporti e dei servizi di pubblica utilità, nel primo caso grazie all’acquisizione da parte di Atlantia della spagnola Abertis, nel secondo caso grazie alle performance operative riportate da Enel e Terna.

A livello globale, la fotografia di Janus Henderson mostra come lo scorso anno le cedole globali abbiano toccato un nuovo record a 1.430 miliardi di dollari, sebbene il ritmo di crescita (+3,5% a/a a fronte di un rafforzamento sottostante del 5,4%) sia rallentato rispetto al 2018, più contenuto anche a causa della forza del dollaro.
La crescita è stata trainata in particolare da Nord America, mercati emergenti e Giappone. Europa e Regno Unito sono rimasti invece indietro rispetto alla media globale.
Quanto al quarto trimestre, esso è risultato in linea con la tendenza annuale, con una crescita sottostante del 4,8%.
Ampliando l’analisi agli ultimi dieci anni, i dividendi distribuiti su scala globale hanno totalizzato quota 11.400 miliardi di dollari, con una crescita sottostante del 97% (7% all’anno).

Per il 2020, Janus Henderson prevede una crescita sottostante del 4%, per 1.480 miliardi di dollari, pari a un ulteriore miglioramento tendenziale del 3,9%.

https://www.italiaoggi.it/news/crescita-dei-dividendi-l-italia-prima-in-europa-202002171453116507h

https://www.janushenderson.com/it-it/advisor/jh-global-dividend-index/

Fonte: ItaliaOggi

Ravvedimento operoso

Tramite il link sottostante è disponibile il foglio di calcolo per il ravvedimento operoso aggiornato con la regolamentazione in vigore alla data del 20 gennaio 2020.

    Per scaricare il foglio di calcolo compila il form sottostante:

    - Gestione P.IVA,
    - Contabilità
    - Consulenza fiscale


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    Con il “ravvedimento operoso“(art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

    Leggi tutto “Ravvedimento operoso”