Superbonus del 110% – Novità

1 premessa

Gli artt. 33 e 33-bis del DL 31.5.2021 n. 77 (c.d. DL “Semplificazioni”), conv. L. 29.7.2021 n. 108, modificando l’art. 119 del DL 34/2020, hanno previsto alcune novità che impattano sul “superbonus del 110%”.

Le suddette disposizioni stabiliscono sostanzialmente:

  • che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche possono essere “trainati” nel superbonus anche se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di miglioramento sismi­co e non solo se effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” di efficienza energetica;
  • che per gli immobili delle ONLUS, ODV e APS, il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione potrebbe aumentare;
  • che per gli interventi da realizzare, salvo soltanto quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la CILA, senza che sia necessaria quindi l’attestazione della regolarità dell’immobile;
  • l’allungamento del termine entro cui deve essere spostata la residenza in un immobile oggetto di interventi agevolati con il superbonus, per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa;
  • l’allungamento del termine entro cui le imprese devono cedere le unità immobiliari affinchè gli acquirenti possano fruire del c.d. “sismabonus acquisti”.
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Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000,00 euro

1 premessa

Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l’an­nullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.

L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Per il perfezionamento dell’annullamento:

  • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
  • l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall’art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.

L’annullamento si perfeziona secondo la procedura e le date individuate con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).

Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possi­bi­lità di rimborso.

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Esonero contributivo parziale per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private

1 premessa

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Di seguito si analizza l’esonero contributivo per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

L’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS è stato analizzato in una precedente circolare.

2 ambito soggettivo

L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti, entro la data di entrata in vigore della L. 30.12.2020 n. 178 (ossia, l’1.1.2021), agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (Casse previdenziali private).

Nella seguente tabella si riportano gli Enti e i professionisti rientranti nell’esonero in argomento, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica al DL 22.3.2021 n. 41 (DL “Sostegni”).

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