Confermate le proroghe delle detrazioni edilizie

Il testo del Ddl. di bilancio 2022 approvato dal Senato, che oggi verrà discusso in Aula alla Camera, conferma la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 dei termini finali delle finestre temporali agevolate dei bonus edilizi già vigenti.

I bonus edilizi vigenti, per i quali viene disposta la proroga sino al 31 dicembre 2024, sono:
– la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
– il sismabonus, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;
– il bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende da 16.000 a 10.000 euro);
– l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
– il bonus verde, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.

Restano fuori dalla proroga “generalizzata” al 31 dicembre 2024 soltanto:
– il superbonus;
– il bonus facciate;
– il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

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Acconto IVA 2021

L’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405 stabilisce l’obbligo di versamento dell’acconto IVA, che si configura quale anticipo sull’imposta dovuta con riferimento all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre). Sono tenuti a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, obbligati alla liquidazione periodica del tributo:

  • su base mensile (art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100);
  • su base trimestrale “per natura” (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72);
  • su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542).

Il versamento dev’essere effettuato entro il 27 di dicembre di ciascun anno. Per l’anno corrente, la scadenza è fissata al 27.12.2021.

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DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

L’art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021 convertito ha prorogato anche per il 2022 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio:

  • da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del
    DL 119/2018);
  • da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018, che fa esplicito riferimento al citato art. 10-bis del DL 119/2018).

RINVIO DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”

L’art. 5 co. 14-ter del DL 146/2021 convertito ha differito dall’1.1.2022 all’1.7.2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, originariamente apportate dall’art. 1 co. 1103 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia dovrà essere ef­fettuata, in via obbligatoria, dall’1.7.2022, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica. Dalla medesima data entreranno in vigore i nuovi termini di trasmissione. Il novellato art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 prevede, infatti che:

  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato siano trasmessi entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Restano, quindi, invariate le modalità e i termini di comunicazione per le operazioni transfrontaliere effettuate sino al 30.6.2022. In particolare:

  • l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2022 dovrà essere effettuato entro il 2.5.2022 (essendo il 30.4.2022 un sabato);
  • l’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate nel secondo trimestre (aprile-giugno) 2022 dovrà essere effettuato entro il 22.8.2022 (il 31.7.2022 è domenica, pertanto l’invio dovrebbe essere effettuato entro lunedì 1.8.2022; in tal caso opera però il differimento feriale previsto dall’art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006 e conseguentemente la scadenza dovrebbe essere ulteriormente prorogata dall’1.8.2022 al 20.8.2022, che, tuttavia, cade di sabato, slittando ulteriormente al 22.8.2022).