Necessario correggere le discrasie su srl e revisione legale

Almeno per le srl obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria, si dovrebbe ritornare alla situazione esistente al 2011

È ormai alle cronache il modus operandi dei tribunali italiani che hanno ricevuto le segnalazioni da parte dei Conservatori dei Registri delle imprese, inviate da questi ultimi a quelle srl che, pur al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2477 comma 2 c.c., con particolare attenzione al superamento dei limiti di cui alla lett. c), non abbiano proceduto alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. I tribunali hanno inviato ai singoli Ordini territoriali una richiesta, al fine di conoscere la disponibilità di dottori commercialisti ed esperti contabili ad assumere la carica.

A fronte di ciò, si è ritenuto, a torto o a ragione, che i tribunali procederanno alla nomina di un sindaco unico (anche perché tale “indicazione” risulta nella segnalazione del Conservatore), ma, a parere di chi scrive, si è forse sottovalutato il problema della revisione legale del bilancio, in questi casi sempre obbligatoria, permanendo semmai il dubbio su quale sia il soggetto abilitato a svolgerla.

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Possibili criticità nel primo anno di obbligo di revisione del bilancio

In tale circostanza è incrementato il rischio che siano presenti errori nei saldi iniziali che possono influenzare significativamente il bilancio 2023

Il 2023, per numerose imprese, sarà il primo bilancio a essere assoggettato a revisione legale. In tali casi, il revisore si troverà a dover giudicare la correttezza sostanziale di un bilancio che non è mai stato assoggettato a revisione. Con le assemblee di approvazione dei bilanci 2022, infatti, per numerose srl è scaduto l’ultimo termine utile per nominare il revisore legale, a seguito del superamento dei nuovi parametri di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c.

Il primo anno di incarico presenta, per il revisore legale, un rischio di revisione superiore rispetto a quando viene rinnovato un incarico al termine del triennio. Nell’ambito dei principi di revisione ISA Italia, il riferimento è rappresentato dall’ISA 510 “Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura”. Nel caso di primo incarico, infatti, il revisore è chiamato ad acquisire adeguati elementi probativi anche sui saldi di apertura. Naturalmente, il fatto che il bilancio dell’esercizio precedente non sia stato revisionato da un altro revisore, poiché è il primo anno in cui viene nominato un revisore legale, è una peculiarità che incrementa il rischio che siano presenti errori nei saldi iniziali che possano influenzare significativamente il bilancio 2023.

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Senza controlli a rischio il bilancio 2023 delle srl

L’assenza delle prescritte relazioni del revisore o dell’organo di controllo rende «invalido» il bilancio

Nelle srl (e nelle cooperative) la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale sulla base dei nuovi parametri dimensionali di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c. avrebbe dovuto essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, sulla base dei dati risultanti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022, pena un intervento sostitutivo del Tribunale chiamato in causa dai Conservatori dei Registri delle imprese ex art. 2477 comma 5 c.c.

A fronte di numerose srl inadempienti rispetto a tale obbligo, i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi – da quanto ci consta – solo a partire dalla fine del 2023.
In particolare, prima di comunicare la mancata nomina al Tribunale, stanno inviando una lettera di sollecito. Solo a séguito della mancata nomina da parte delle assemblee societarie anche successivamente al sollecito, i Conservatori provvederanno a segnalare il tutto ai competenti Tribunali.

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Revisione Legale e contabilità esternalizzata

Il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), intitolato “La revisione legale nelle nano imprese. Riflessioni e strumenti operativi”, presentato al Consiglio nazionale del 25 ottobre a Firenze sulla crisi d’impresa e ora in pubblica consultazione, è composto di quattro capitoli che, nel definire la nano impresa, ne illustrano le peculiarità dell’approccio di revisione e le modalità operative caratterizzanti il caso di contabilità esternalizzata. L’ultimo capitolo è corredato da appositi questionari e da una esemplificazione pratica di documentazione delle attività di revisione.

Le srl che per effetto delle modifiche introdotte nell’art. 2477 cc dal Codice della crisi sono chiamate a nominare l’organo di controllo o il revisore entro il 16 dicembre prossimo, infatti, spesso esternalizzano la tenuta della contabilità e dei connessi adempimenti (anche di natura fiscale e del lavoro), nonché fasi rilevanti del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria presso uno studio professionale o, comunque, un fornitore di servizi. Questa circostanza fa sì che il revisore debba relazionarsi con lo studio per identificare e valutare i rischi di errori significativi in bilancio e acquisire i pertinenti elementi probativi. Il revisore dovrà applicare, oltre ai consueti principi di revisione, l’Isa Italia n. 402, che tratta proprio delle responsabilità del revisore dell’impresa utilizzatrice dei servizi esternalizzati. Secondo il citato principio, il revisore deve innanzitutto acquisire una comprensione della natura e della rilevanza dei servizi forniti e del loro effetto sul controllo interno dell’impresa utilizzatrice. La tenuta della contabilità configura sicuramente servizio rilevante ai fini della revisione e, in molti casi, riduce il rischio di errori significativi per l’impresa utilizzatrice, in particolare qualora questa non possegga le competenze necessarie a svolgere determinate attività. In ogni caso è bene sottolineare (come espressamente menzionato nell’Isa Italia n. 402) che l’organo amministrativo della società utilizzatrice non è affatto esentato dalle proprie responsabilità per il bilancio.

Nuove modalità di lavoro per gli studi

Il rapporto con gli studi. Il revisore deve poter comprendere il grado di interazione tra la società e lo studio che svolge gli adempimenti contabili, fiscali e di bilancio. A tal fine egli, anche dall’analisi del mandato professionale, deve poter evincere quali siano i controlli che la società svolge sull’operato dello studio, i flussi documentali, le funzioni svolte dalla società e quelle svolte dallo studio nel processo di predisposizione del bilancio. È importante, quindi, che gli studi si organizzino da subito per gestire la revisione di società per le quali tengono le scritture contabili, ad esempio, consentendo l’accesso alle scritture e ai documenti contabili; disciplinando tempi e modi di scambio di documenti e informazioni nonché le attività che, nella predisposizione del bilancio, fanno capo allo studio e quelle che fanno capo alla società; prevedendo che il revisore possa accedere presso lo studio per le attività strettamente necessarie e previa autorizzazione della società. Tutte attività che, molto verosimilmente, richiederanno modifiche e integrazioni dei contratti professionali in essere e l’adozione di misure organizzative ad hoc.