Principali differenze tra bilancio OIC e IFRS

La pubblicazione si articola in capitoli che trattano i differenti argomenti sia in ambito OIC che IFRS. Dopo aver illustrato le singole fonti (normative e di principi contabili) da cui prende le mosse il confronto, vengono presentate le principali differenze applicative e di principio, quelle di minore portata ed infine gli aspetti similari tra i due corpi di principi contabili. Infine, laddove un corpo di principi non affronta l’argomento che invece viene trattato dalle altre regole contabili, si è tentato, se utile ed opportuno, di effettuare una qualche forma di confronto per fornire comunque uno spunto di riflessione al lettore.
Come ultimo aspetto da segnalare, per quanto riguarda i principi contabili internazionali, sono stati presi in considerazione quelli applicabili sia nell’esercizio 2018 sia nel 2019 con un particolare focus sulle novità introdotte dall’IFRS 9 – strumenti finanziari, IFRS 15 – ricavi da contratti con la clientela e IFRS 16 – Lease.

oic-2018

Fonte: PwC

Calcolo ravvedimento operoso

Tramite il link sottostante è disponibile il foglio di calcolo per il ravvedimento operoso aggiornato con la regolamentazione in vigore alla data del 20 gennaio 2020.

    Per scaricare il foglio di calcolo compila il form sottostante:

    - Gestione P.IVA,
    - Contabilità
    - Consulenza fiscale


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    Con il “ravvedimento operoso“(art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

    L’omesso o insufficiente pagamento può essere regolarizzato eseguendo spontaneamente il pagamento:
    • dell’imposta dovuta;  
    • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; 
    • della sanzione in misura ridotta.

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    Valutazione delle Aziende

    La Valutazione delle Aziende è un e-journal liberamente scaricabile dal sito della Fondazione OIV, edito da OIV con il contributo del CNDCEC. Obiettivo della Rivista è ospitare articoli su aspetti problematici relativi alla valutazione delle aziende, di partecipazioni, di bene immateriali per qualunque finalità o scopo.

    Costi di costituzione SRL

    (non includono i costi relativi alla consulenza contabile e fiscale)

    • Versamento capitale – da Euro 10.000. N.B. – è stato abolito l’obbligo di versamento presso un conto vincolato del 25% del capitale sociale, quindi non è necessario versare il 25% del capitale sociale;
    • Atto notarile –  circa 1.300 Euro per competenze notarili variabili in base alla provincia, alla città, al notaio stesso; [non necessario per Start-Up innovative]
    • Bolli e diritti – circa 250 euro (da verificare, vi sono poi eventuali bolli per copie conformi e tasse archivio notarile); [non necessario per Start-Up innovative]
    • Imposta di registro – 200 euro; [non necessario per Start-Up innovative]
    • Tassa Concessione GG. Vidimazione libri sociali – 309,87 euro da versare con bollettino postale
    • Vidimazione libri sociali – marca da bollo di 16 euro ogni 100 facciate (in genere 200 fogli, quindi 32 euro); il costo per la vidimazione varia, in Camera di Commercio si versa un diritto fisso di 25 euro;
    • P.E.C. per iscrizione alla CCIAA – a partire da 6 Euro con ARUBA;
    • Inizio attività – se non contestuale il costo varia in base al professionista che istruisce la pratica; i diritti di segreteria sono di 30 euro;
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    Le principali scadenze 2019

    A partire dal 1° gennaio 2019 è entrato a pieno regime l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica in formato XML con transito obbligatorio per il S.D.I. sia nei rapporti B2B che B2C, tra soggetti residenti o stabiliti; fatturazione elettronica che fa venire meno il c.d. spesometro per il quale però nel 2019 saranno da effettuare, entro il 28 febbraio le comunicazioni afferenti l’ultimo semestre 2018 o gli ultime due trimestri per chi non ha scelto l’invio semestrale; ma questa, al di là delle scadenze fiscali di routine, è solo una delle date da evidenziare nel 2019; basti pensare a quelle legate alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale 119/2018, disposizioni che portano diverse scadenze legate ad esempio alla rottamazione-ter o alle novità di cui alla Legge di Bilancio 2019 che è intervenuta ampliando le possibilità di accesso al regime forfettario a cui è legato l’obbligo di comunicare all’Inps entro il 28 febbraio l’eventuale adesione al regime contributivo agevolato con riduzione del 35% del monte contributivo.

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    Rateizzazione avvisi 36bis e 36ter

    Il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter Dpr 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis Dlgs 462/1997).

    Il Dlgs 159/2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) ha modificato la disciplina della rateazione.

    La nuova disciplina prevede:

    • l’aumento del numero massimo di rate trimestrali, per importi dovuti fino a 5.000 euro, che passa da 6 a 8 (resta fermo, invece, il numero massimo di 20 rate per importi superiori a 5.000 euro)
    • l’introduzione del principio di “lieve inadempimento” (articolo 15-ter Dpr 602/1973)
    • in caso di decadenza dalla rateazione, l’iscrizione a ruolo dei soli “residui” importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
    • la modifica dei termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle ipotesi di decadenza dalla rateazione e di tardività nel versamento delle rate successive alla prima (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, mentre la disciplina previgente stabiliva che la notifica della cartella fosse effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo).
    • La nuova disciplina si applica anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

    Le modifiche si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta:

    • 2014, per la rateazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato
    • 2013, per la rateazione delle somme dovute a seguito del controllo formale
    • 2013, per la rateazione delle somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, percepiti a titolo di emolumenti arretrati e simili
    • 2012, per la rateazione delle somme dovute a seguito della liquidazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, percepiti a titolo di TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, prestazioni in forma di capitale.

    Relativamente ai periodi d’imposta precedenti continua ad applicarsi la disciplina previgente (articolo 3-bis del Dlgs n° 462/1997, nella versione in vigore fino al 21 ottobre 2015).