L’abbassamento dei limiti dimensionali delle S.r.l. per la revisione legale dei conti, previsto dalla riforma della crisi d’impresa, impone a molte società di piccole dimensioni un nuovo obbligo, che porta con sé diversi problemi, quali la mole di attività che deve essere svolta e documentata dal revisore legale e il tempo/costo della revisione legale. Il revisore deve svolgere la propria attività in base a ben identificati principi di revisione, i principi di revisione ISA Italia, che prevedono un approccio basato sull’analisi del rischio di errore nell’informativa finanziaria.
Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e l’obbligo di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore Legale nelle SRL
I parametri relativi all’obbligo di dotare le società di minori dimensioni (SRL e Cooperative che adottano schema di SRL) di un organo di controllo introdotto dal decreto in materia di crisi di impresa (D.Lgs. 14/2019) sono stati modificati dal decreto “Sblocca cantieri” entrato in vigore il 18 giugno scorso.
Si ricorda, preliminarmente, che la dottrina prevalente ritiene che nelle S.r.l. soggette ad obbligo di controllo la revisione legale sia sempre obbligatoria. Pertanto, le S.r.l. potranno nominare un sindaco (o un collegio sindacale) incaricato anche della revisione legale, oppure un revisore unico incaricato della sola revisione legale.
La filosofia di fondo della normativa in commento è quella di estendere i controlli contabili anche alle società di minori dimensioni con l’obiettivo di intervenire tempestivamente in caso di crisi. Ciò è possibile in virtù dei meccanismi di allerta che permettono di avviare i tentativi di composizione con i creditori nel caso emergano i primi indizi di una situazione economico-finanziaria difficile. I sindaci e i revisori rappresentano le figure professionali che saranno incaricati del controllo contabile.
La L. n. 55 del 14.06.2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18.04.2019 (cd. Sblocca cantieri), modifica nuovamente l’art. 2477 C.C.
Secondo le nuove disposizioni, l’obbligo opera, oltre che per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e a quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, anche quando la SRL o la cooperativa, per 2 esercizi consecutivi, superano almeno uno dei seguenti parametri:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.

La cessazione dell’obbligo, invece, è connessa al mancato superamento di queste soglie per almeno 3 esercizi consecutivi. Il testo ora definitivamente approvato costituisce un buon compromesso tra le soglie previgenti (più elevate) e quelle poi introdotte dal Codice della Crisi (eccessivamente ridotte). Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il termine del 16.12.2019 entro il quale le società dovranno provvedere alla nomina e a uniformare, se necessario, l’atto costitutivo e lo statuto.
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